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Guide ECM

Esoneri, esenzioni e maternità

Quando l'obbligo ECM si riduce e come si chiede. Questa guida spiega soprattutto il caso della maternità e della paternità, con le regole in vigore.

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Perché 150 crediti non sono per tutti

L'obbligo del triennio 2026-2028 è di 150 crediti, al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni individuali. Il quadro generale è nella guida sull'«obbligo ECM 2026-2028».

Congedo di maternità o di paternità

Il congedo di maternità o di paternità dà diritto a un'esenzione: l'obbligo si riduce di 2 crediti ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività, fino a un massimo di un terzo dell'obbligo triennale per ciascun anno.

Due cose da sapere:

  • l'esenzione non è automatica: la chiedi tu, presentando l'istanza al tuo Ordine dalla tua area riservata del portale del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie), a cui accedi con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta d'identità elettronica);
  • i crediti maturati durante il periodo di esenzione non contano per l'obbligo.

Gli altri casi

Il Manuale prevede anche esoneri per chi frequenta corsi di formazione, come corsi universitari, scuole di specializzazione, master con almeno 60 crediti formativi universitari l'anno, la formazione specifica in medicina generale, le scuole di psicoterapia e il corso manageriale: in genere un terzo dell'obbligo per ogni anno di frequenza. Ci sono poi altre esenzioni, per esempio per congedo parentale, malattia, alcune aspettative (come quella per cariche pubbliche elettive) e per chi è in pensione ed esercita solo saltuariamente. Attenzione alla differenza: i crediti maturati durante un esonero contano per l'obbligo, quelli maturati durante un'esenzione no.

L'istanza va presentata al più tardi entro il triennio successivo a quello in cui è nato il diritto. Per i trienni dal 2014 al 2022 il termine è il 31 dicembre 2026: dopo, sul portale del Co.Ge.A.P.S. non sarà più possibile.

Le regole sono ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, in vigore dal 25 marzo 2024.

Provider Nazionale ECM n. 434 · Taranto

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