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Proroga dello spostamento dei crediti ECM
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Novità sullo spostamento dei crediti ECM
Il 14 dicembre 2021 la Commissione nazionale per la formazione continua ha firmato una nuova delibera sulla possibilità, per il professionista sanitario, di spostare i crediti ECM.
Il contenuto della delibera
- Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019, i professionisti sanitari possono spostare sul portale Co.Ge.A.P.S., entro il 30 giugno 2022, i crediti acquisiti con eventi la cui «data fine evento» è al 31 dicembre 2021. Restano fermi eventuali limiti previsti da specifiche disposizioni normative.
- Per i professionisti che non si sono avvalsi, per il recupero del debito del triennio 2014-2016, della facoltà del par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. trasferisce d'ufficio i crediti utili alla certificabilità del triennio 2014-2016, solo se nel triennio 2017-2019 sono stati conseguiti crediti in eccedenza rispetto all'obbligo di quel triennio.
- Per i professionisti che hanno compiuto settant'anni il Co.Ge.A.P.S. riconosce in automatico l'esenzione della lettera o) del par. 4 del Manuale. Resta l'obbligo di comunicare sul portale l'esercizio non saltuario dell'attività professionale, che rende soggetti all'obbligo ECM: la comunicazione equivale a rinuncia all'esenzione.
- Le partecipazioni non trasmesse dai provider e mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. si possono segnalare solo dopo 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal provider. Il riconoscimento dei crediti segnalati manualmente è comunque subordinato all'autorizzazione dell'ente accreditante (par. 1.13 del Manuale).